Il passaggio dal consenso libero e attuale alla “volontà contraria” sposta l’asse dalla responsabilità di chi agisce alla reazione di chi subisce, riportando al centro la condotta della vittima, anziché il dovere dell’autore di accertarsi della volontà altrui. Ma solo il consenso riconosce l’altro come soggetto di diritto, esigendo la considerazione esplicita della sua volontà
di Ilaria Boiano – Università di Firenze
I dati più recenti confermano che la violenza sessuale non è un fenomeno marginale né episodico: il 20,8% delle donne – oltre 4 milioni – ha subìto almeno una forma di violenza sessuale; il 19,2% ha subito molestie fisiche di natura sessuale, mentre le forme più gravi, stupri e tentati stupri, riguardano il 3,5% delle donne, pari a circa 705.500 persone. Ancora più significativo è il dato sulla responsabilità: il 63,8% degli stupri è commesso da partner o ex partner, mentre solo il 6,9% è opera di estranei. Anche nei casi di stupro facilitato da droghe o alcol – rilevato per la prima volta nel 2025 e che riguarda l’1% delle donne – la prevalenza è interna a relazioni di prossimità: ex partner, conoscenti, amici.
Questo quadro smentisce radicalmente l’immaginario dello stupro come aggressione improvvisa da parte di uno sconosciuto in un vicolo buio così come lo stereotipo sessista per cui le donne avrebbero la “denuncia facile” per vendetta o ritorsione: solo il 10,5% delle vittime denuncia e ciò dimostra che il problema non è “l’eccesso di accuse”, ma il silenzio strutturale che ancora circonda queste violenze. Una norma che non assuma come centrale l’assenza di consenso libero e attuale rischia di non intercettare proprio le situazioni più diffuse e più difficili da provare, quelle che avvengono dentro relazioni intime o di conoscenza e in cui la reazione della vittima non è necessariamente visibile o oppositiva.
La riforma dell’art. 609-bis c.p.
Il voto unanime espresso dalla Camera dei deputati il 25 novembre 2025 sulla riformulazione dell’articolo 609-bis c.p. ha rappresentato un passaggio politico e simbolico di straordinaria rilevanza: per la prima volta il legislatore italiano ha assunto in modo esplicito il consenso libero e attuale come elemento costitutivo del reato di violenza sessuale, riconoscendo che…
