Un’analisi condotta dall’Università degli Studi di Milano su oltre cinquemila provvedimenti legislativi, approvati tra il 1993 e il 2024, conferma una strutturale deriva punitiva nel sistema italiano, indipendentemente dall’alternanza dei governi di centro-destra o di centro-sinistra. Questa sovraproduzione normativa non trova riscontro in termini di effettiva deterrenza criminologica, rischiando invece di appesantire il sistema e alimentare la sfiducia collettiva nelle Istituzioni
di Lucrezia Silvana Rossi – Università degli Studi di Milano
Non è ancora trascorso un anno dall’approvazione del decreto sicurezza 48/2025 (convertito in legge n. 80/2025) che il Governo ne ha approvato un altro, con nuovi reati, nuovi aumenti di pena, nuove prescrizioni amministrative e nuove norme a difesa dell’Autorità. Da dove viene questa iperproduzione legislativa in tema di sicurezza? É un tratto caratteristico delle politiche pubbliche degli ultimi anni oppure è più risalente nel tempo?
All’Università degli Studi di Milano – nell’ambito del progetto Prin Pnrr sulle determinanti delle politiche di sicurezza in Italia, coordinato dal Prof. Roberto Cornelli – abbiamo cercato di fornire una risposta a queste domande attraverso l’analisi di circa 5400 provvedimenti legislativi in materia penale e della sicurezza approvati dal 1993 al 2024. I risultati dell’analisi costituiscono, di fatto, la prima verifica empirica di ciò che in letteratura da anni viene indicata come deriva punitiva della legislazione penale.
Deriva punitiva e panpenalismo
Negli ultimi trent’anni il diritto penale italiano ha progressivamente assunto un ruolo centrale nel governo dei fenomeni sociali. Il ricorso sempre più frequente a decreti sicurezza, l’inasprimento delle pene in materia di immigrazione, ordine pubblico, reati contro la pubblica amministrazione o contro il patrimonio, la moltiplicazione delle sanzioni amministrative a contenuto afflittivo sono tutti segnali di un processo che potremmo definire di “normalizzazione dell’emergenza”.
Anche il più recente dibattito politico intorno ai nuovi interventi in materia di sicurezza urbana e gestione dell’ordine pubblico affrontati attraverso l’ultimo “decreto sicurezza” (d.l. 24 febbraio 2026, n. 23) conferma questa tendenza: l’intervento penale viene spesso presentato come risposta primaria, immediata e rassicurante. La sicurezza diventa così una “categoria-ombrello”, capace di attrarre al suo interno questioni eterogenee. In questo contesto si afferma l’idea di un “diritto alla sicurezza” o, più suggestivamente, di un “diritto a non avere paura”, che funge da legittimazione per l’estensione dell’area del penalmente rilevante. La dottrina penalistica ha da tempo descritto questo fenomeno con il termine “panpenalismo”, inteso quale uso espansivo del diritto penale come…
