Le regioni non hanno alcuna competenza in materia di ordine pubblico e sicurezza, che spetta in via esclusiva allo Stato, ma devono occuparsi di “sicurezza secondaria

La garanzia dell’ordine pubblico e della sicurezza è di esclusiva competenza dello Stato. Sebbene sia sufficiente una lettura attenta dell’art. 117 c. 2 lett. h della Costituzione per fugare ogni dubbio al riguardo, alcune regioni, sulla base di competenze “auto-attribuite”, provano periodicamente a disciplinare in via legislativa ambiti solo in apparenza diversi, ma in realtà affini (e, talvolta, addirittura sovrapponibili) a ciò che è, e deve rimanere, una materia di competenza statale. A confermare un orientamento ormai consolidato da almeno una decina d’anni è intervenuta una recente pronuncia della Corte costituzionale che ha annullato la legge del Veneto n. 34 del 2019 in materia di “riconoscimento e sostegno della funzione sociale del controllo del vicinato nell’ambito di un sistema di cooperazione interistituzionale integrata per la promozione della sicurezza e della legalità”. Nonostante la roboante rubrica, che potrebbe indurre il lettore non esperto a ritenere tale provvedimento non propriamente riferibile all’ordine pubblico, la legge regionale è stata annullata nella sua interezza dalla Corte costituzionale poiché ritenuta lesiva delle competenze esclusive attribuite al legislatore statale. Al di là del caso specifico è comunque interessante analizzare il quadro ordinamentale che la Corte tratteggia richiamando la sua precedente giurisprudenza.

Michele Turazza