Recenti casi di cronaca, come i drammi di Voghera e Grinzane Cavour, riportano d’attualità l’istituto giuridico della legittima difesa. Manda messaggi fuorvianti chi afferma che «la difesa è sempre legittima»

    A differenza di quanto ha detto un ex ministro dell’Interno, aduso agli slogan populisti, non è vero che «la difesa è sempre legittima». La legittima difesa è un istituto giuridico del nostro ordinamento per permettere al cittadino di tutelarsi in casi limite ovvero quando non è possibile affidarsi ad una pronta e adeguata protezione da parte delle Forze di Polizia. Rappresenta una facoltà di autotutela (privata) straordinaria, in quanto eccezione alla prerogativa statale dell’uso della forza. Non significa diritto a farsi giustizia da sé. Per invocare l’art. 52 del codice penale occorrono la necessità di doversi difendere, il pericolo attuale di un’offesa ingiusta e la proporzionalità tra la reazione difensiva e l’offesa. La difesa deve essere necessitata e proporzionata. Quando si oltrepassano i limiti consentiti si può infatti incorrere nel reato di eccesso colposo di legittima difesa. Ed il quadro può anche essere peggiore se si agisce con volontà di offendere, quindi con dolo.

    Recenti episodi di cronaca hanno riportato all’attenzione pubblica il tema della legittima difesa, come la vicenda emblematica di questa estate riguardante Massimo Adriatici, 47 anni, l’assessore leghista alla sicurezza del comune di Voghera (Pv), che la sera del 20 luglio scorso ha ucciso in piazza Meardi, davanti al bar “Ligure La Versa” della città pavese, con un colpo di pistola Beretta semiautomatica calibro 22, nel corso di una lite, Youns El Boussettaoui, soprannominato “Musta”, 38enne, marocchino, pregiudicato – che stava disturbando gli avventori del locale pubblico – ferendolo mortalmente al petto dopo aver ricevuto uno schiaffo al volto.

    L’assessore comunale, in prima battuta arrestato in flagranza dai Carabinieri per omicidio volontario e poi accusato dalla procura di eccesso colposo in legittima difesa, è finito ai domiciliari e, dopo il fatto, si è subito autosospeso e poi dimesso dall’incarico di giunta. Adriatici, abituato ad andare a spasso con una rivoltella senza sicura e con il colpo in canna (detenuta con regolare porto d’armi per difesa personale), è avvocato, docente di diritto processuale penale (dal 2006 alla Scuola allievi agenti della Polizia di Stato di Alessandria e, dal 2014 al 2017, all’università del Piemonte Orientale come professore a contratto) ed ex sovrintendente della Polizia di Stato. Il gip ha sottolineato che «Adriatici ha dichiarato di aver estratto la pistola dalla tasca in un momento in cui era ancora lucido e consapevole delle proprie azioni, prima che El Boussettaoui lo colpisse e prima dello stordimento», ha reputato che la sua azione «appare decisamente spropositata a fronte di un uomo che lo stava aggredendo disarmato, nei cui confronti si è posto in una fase decisamente anticipata in una posizione predominante, ma in modo gravemente sproporzionato» e ha evidenziato, infine, la «consapevolezza qualificata che si deve richiedere a un uomo con la professionalità dell’indagato, in base alla quale l’uomo avrebbe dovuto essere in grado di discernere il rischio effettivamente corso e i valori che era chiamato a bilanciare in tale situazione». Saranno l’indagine giudiziaria e l’eventuale processo a verificare la responsabilità penale dell’ex assessore.

    L’istituto giuridico della legittima difesa, negli ultimi anni, è stato innovato, ma solo in parte (nei luoghi privati, con l’introduzione, nel 2006, di una tutela rafforzata in ambito domiciliare, ampliata nel 2019), perché rimane comunque invariata la disposizione generale. Più precisamente la legge 59 del 2006, approvata durante il terzo governo Berlusconi, ha modificato l’art. 52 del codice penale con l’inserimento (secondo comma) della presunzione legale di proporzione tra offesa e difesa nel domicilio o (terzo comma) negli esercizi commerciali o nelle sedi professionali. Si tratta della “legittima difesa domiciliare”. Nei casi di violazione di domicilio, infatti, si è stabilito che «(…) sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria e l’altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione». Si è voluto dilatare i margini della legittima difesa, in condizioni più rischiose e di maggiore vulnerabilità, per aumentarne l’operatività (e l’impunità di chi reagisce in determinate circostanze) e restringere la discrezionalità del giudice.

    Marco Scipolo