Inps pensione cartelle previdenziali istituto nazionale previdenza sociale

Questo è il risultato delle tante battaglie connesse a rischi e sacrifici che noi, c.d. “Carbonari”, abbiamo sostenuto negli anni ‘70 e ‘80 per arrivare alla riforma della Polizia. Nessuno dei colleghi impegnati (molti dei quali non ci sono più) e nemmeno quei politici, sindacalisti delle confederazioni e il giornalista Franco Fedeli, con il suo instancabile impegno, che ci hanno sostenuti e guidati per ottenere la riforma della Polizia, avrebbero potuto mai immaginare che la smilitarizzazione del Corpo avrebbe causato tutte queste sperequazioni di trattamento con i colleghi delle Forze di Polizia ad ordinamento miliare

  • Applicazione della normativa previdenziale dei pubblici dipendenti per il personale assunto in servizio nella Polizia di Stato dopo il 25 giugno 1982

Il primo comma dell’articolo 7 della Legge 569/82: «Al personale appartenente ai ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, proveniente dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza continua ad applicarsi l’art. 6 della Legge 3 novembre 1963, n. 1543», andava interpretato solo quale norma di garanzia per il personale proveniente dal disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza. Nel senso che, in seguito alla modifica dello status da militare a civile, sarebbe continuata ad applicarsi la stessa normativa previdenziale prevista per i militari, visto che le mansioni rimanevano le stesse.
Il Legislatore, nella stessa norma, non ha precisato che per il personale assunto nella nuova Polizia riformata andava applicata la normativa dei civili (art. 44 del DPR 1092/73), questo perché, come previsto dall’art. 61 dello stesso D.P.R., per il personale del Corpo Forestale dello Stato e per quello dei Vigili del Fuoco, Corpi ad ordinamento civile, si applicava ed ha continuato ad applicarsi la normativa dei militari (vedasi circolari INPDAP, rispettivamente n. 62/2005 e n. 40/2005).
Ciò malgrado, in sede interpretativa della norma da parte dell’Ufficio Affari Legislativi Parlamentari del Ministero dell’Interno e della Direzione Nazionale dell’INPDAP, è stata stabilita la differenza di valutazione per quanto riguarda la percentuale di rendimento delle pensioni nel sistema retributivo tra il personale della Polizia di Stato, proveniente dal disciolto Corpo delle Guardie di P.S., e quello assunto in servizio dopo la riforma. Successivamente, in seguito alle proteste da parte del personale interessato e all’interessamento del SIULP, il Ministero dell’Interno ha richiesto un parere al Consiglio di Stato il quale, con decisione n. 636/1998 del 14 giugno 2001, ha confermato l’orientamento dell’Amministrazione (vedasi punto 3.2 della circolare applicativa dell’I.N.P.D.A.P. n. 6/2005). In seguito sono stati presentati anche ricorsi alla Corte dei Conti e proposte di leggi sull’interpretazione autentica dell’art. 7 della Legge 569/82, ma tutti con esito negativo.
La questione non penalizza il personale assunto in servizio dopo l’entrata in vigore della legge di riforma, poiché lo stesso personale, alla data del 1° gennaio 1996, non avendo superato i 18 anni di anzianità contributiva è transitato nel sistema pensionistico contributivo (uguale per tutti). Risulta, invece, fortemente penalizzato il personale assunto in servizio dopo il 25 giugno 1982, con anzianità pregressa (ricongiunta o riscattata), per cui alla data del 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità pari o superiore ai 18 anni. Per questo personale, infatti, dopo il 20° anno e fino alla cessazione dal servizio l’aliquota di rendimento annua è pari al 1,8% anziché del 3,6% fino al 31 dicembre 1997 e del 2% a partire dal 1° gennaio 1998, come per tutto il personale militare ed il resto del personale della Polizia di Stato proveniente dal disciolto Corpo.

  • Sperequazione di trattamento tra personale del comparto Sicurezza e quello della Difesa per quanto riguarda la liquidazione dell’equo indennizzo

L’art. 1, comma 119, della Legge 662/1996 ha stabilito che: «Per le domande presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Legge (1° gennaio 1997), ai fini della misura dell’equo indennizzo, la tabella n. 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, é sostituita dalla tabella 1 allegata alla presente Legge. È abrogato il comma 29 dell’articolo 22 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724. Per la determinazione dell’equo indennizzo si considera, in ogni caso, due volte lo stipendio tabellare iniziale. Sono esclusi eventuali emolumenti aggiuntivi, ivi compresi quelli spettanti per riconoscimento di anzianità».

Giuseppe Chiola