Palazzo di giustizia tribunale di Como. Pubblico ministero

I passaggi dei magistrati da una funzione all’altra sono numericamente irrilevanti e comunque il fenomeno è già disciplinato da una normativa molto severa, che obbliga le toghe che cambiano ramo a trasferirsi in un’altra regione

    La nostra Costituzione, senza differenziare fra giudici e pubblici ministeri, considera indistintamente i magistrati quali titolari della funzione giurisdizionale; componenti di un unico ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere; elettori e membri del CSM, competente su tutto ciò che riguarda il loro status (trasferimenti, valutazioni di professionalità, provvedimenti disciplinari); inamovibili e distinguibili solo per diversità di funzioni.

    Questa comune collocazione implica che l’accesso in magistratura avvenga nello stesso modo per giudici e pm, con un concorso pubblico unico, e che nel corso della loro carriera i giudici possano cambiare funzione e passare al ramo requirente e viceversa.

    Una insistente vulgata politico-giornalistica fa leva da decenni sul disagio creato nell’opinione pubblica dall’idea che un magistrato del pubblico ministero passi nelle file dei giudici davanti ai quali ha sostenuto fino a poco prima il ruolo dell’accusa, e nessuno ha mai contestato l’opportunità di adottare adeguate misure che assicurino che tale passaggio non avvenga con modalità tali – e in un contesto tale – da poter anche solo ingenerare il dubbio che possa derivarne un’influenza negativa nell’esercizio della nuova funzione. Nessuno nega che il passaggio di un pm al ramo giudicante nello stesso ufficio in cui ha svolto in precedenza le funzioni requirenti sarebbe inopportuno per ragioni sia di immagine che di sostanza, perché potrebbe far sospettare un approccio più benevolo verso i suoi ex colleghi rispetto ai difensori degli imputati.

     Francesco Moroni